Statute
Statuto dell’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI)
AMI’s rules, purposes and structure for promoting Mariological research and formation.
The official text of the Statute is in Italian. It is reproduced below in its original language.
L’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI) opera per promuovere la ricerca scientifica e la diffusione della conoscenza sulla Vergine Maria. Il presente Statuto definisce le finalità dell’Associazione, la struttura organizzativa, i diritti e doveri dei soci e le modalità operative con cui l’AMI si impegna a realizzare i suoi scopi. Attraverso l’adesione a questi principi, l’AMI favorisce la crescita della mariologia in dialogo con le scienze teologiche e umane.
Art. 1 – Costituzione
È costituita la “Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana”, in forma abbreviata “AMI”.
Art. 2 – Sede
L’Associazione, costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice civile, ha sede in Roma e ha durata indeterminata nel tempo.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di:
- a) promuovere la ricerca scientifica sulla Vergine Maria nel contesto della fede ecclesiale, con apertura ecumenica, in dialogo con le scienze teologiche e umane, e collaborando con associazioni internazionali, specialmente in Europa;
- b) elaborare criteri teologici per illuminare la pietà mariana, in linea con le direttive pastorali della Chiesa italiana;
- c) favorire lo studio della mariologia, in particolare tra giovani ricercatori e operatori pastorali, con un’attenzione speciale alla tradizione italiana.
Art. 4 – Mezzi
L’Associazione realizza i suoi scopi attraverso:
- a) incontri, convegni e giornate di studio;
- b) pubblicazioni e diffusione di libri e riviste mariologiche;
- c) creazione di una banca dati su Maria, per studiosi e pubblico;
- d) altre attività finalizzate a incentivare la ricerca mariologica.
Art. 5 – Soci
Possono diventare soci persone fisiche che accettano lo Statuto e contribuiscono al raggiungimento degli scopi istituzionali. I soci si distinguono in:
- a) Ordinari: laureati in mariologia, scienze teologiche o scienze umane correlate, accettati dal Consiglio direttivo;
- b) Onorari: studiosi di spicco nel campo mariologico o promotori delle finalità dell’Associazione;
- c) Sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente o in altri modi alla vita dell’Associazione.
L’ammissione dei soci è decisa dal Consiglio direttivo. I soci ordinari devono versare una quota annuale.
Art. 6 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 7 – Assemblea
L’Assemblea, composta dai soci ordinari, è l’organo supremo dell’Associazione e si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea delibera sulle linee generali di attività, elegge il Consiglio direttivo e il Presidente, approva i bilanci e stabilisce la quota associativa.
Art. 8 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei soci ordinari. Dura in carica tre anni ed elegge il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore editoriale. Gestisce le attività dell’Associazione, accetta nuovi soci e prepara i bilanci.
Art. 9 – Presidente
Il Presidente, eletto dall’Assemblea per tre anni, è il rappresentante legale dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, e ha poteri di ordinaria amministrazione.
Art. 10 – Segretario
Il Segretario, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, curare la corrispondenza e gestire l’Archivio.
Art. 11 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione economica dell’Associazione.
Art. 12 – Direttore editoriale
Il Direttore editoriale cura le pubblicazioni dell’Associazione e le eventuali riviste.
Art. 13 – Vacanza del Consiglio direttivo
In caso di vacanza di uno o più seggi, i membri del Consiglio nominano nuovi membri tramite cooptazione fino alla successiva Assemblea.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, controlla la gestione economica dell’Associazione.
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci e da eventuali donazioni o sponsorizzazioni. La partecipazione alle cariche sociali è gratuita.
Art. 16 – Scioglimento
L’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, indicando anche la destinazione del patrimonio.
Art. 17 – Clausola compromissoria
Eventuali controversie saranno risolte da un Collegio arbitrale.
Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni di legge.