Statuto
Statuto dell’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI)
Le regole, le finalità e la struttura dell’AMI per promuovere la ricerca e la formazione mariologica.
L’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI) opera per promuovere la ricerca scientifica e la diffusione della conoscenza sulla Vergine Maria. Il presente Statuto definisce le finalità dell’Associazione, la struttura organizzativa, i diritti e doveri dei soci e le modalità operative con cui l’AMI si impegna a realizzare i suoi scopi. Attraverso l’adesione a questi principi, l’AMI favorisce la crescita della mariologia in dialogo con le scienze teologiche e umane.
Art. 1 – Costituzione
È costituita la “Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana”, in forma abbreviata “AMI”.
Art. 2 – Sede
L’Associazione, costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice civile, ha sede in Roma e ha durata indeterminata nel tempo.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di:
- a) promuovere la ricerca scientifica sulla Vergine Maria nel contesto della fede ecclesiale, con apertura ecumenica, in dialogo con le scienze teologiche e umane, e collaborando con associazioni internazionali, specialmente in Europa;
- b) elaborare criteri teologici per illuminare la pietà mariana, in linea con le direttive pastorali della Chiesa italiana;
- c) favorire lo studio della mariologia, in particolare tra giovani ricercatori e operatori pastorali, con un’attenzione speciale alla tradizione italiana.
Art. 4 – Mezzi
L’Associazione realizza i suoi scopi attraverso:
- a) incontri, convegni e giornate di studio;
- b) pubblicazioni e diffusione di libri e riviste mariologiche;
- c) creazione di una banca dati su Maria, per studiosi e pubblico;
- d) altre attività finalizzate a incentivare la ricerca mariologica.
Art. 5 – Soci
Possono diventare soci persone fisiche che accettano lo Statuto e contribuiscono al raggiungimento degli scopi istituzionali. I soci si distinguono in:
- a) Ordinari: laureati in mariologia, scienze teologiche o scienze umane correlate, accettati dal Consiglio direttivo;
- b) Onorari: studiosi di spicco nel campo mariologico o promotori delle finalità dell’Associazione;
- c) Sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente o in altri modi alla vita dell’Associazione.
L’ammissione dei soci è decisa dal Consiglio direttivo. I soci ordinari devono versare una quota annuale.
Art. 6 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 7 – Assemblea
L’Assemblea, composta dai soci ordinari, è l’organo supremo dell’Associazione e si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea delibera sulle linee generali di attività, elegge il Consiglio direttivo e il Presidente, approva i bilanci e stabilisce la quota associativa.
Art. 8 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei soci ordinari. Dura in carica tre anni ed elegge il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore editoriale. Gestisce le attività dell’Associazione, accetta nuovi soci e prepara i bilanci.
Art. 9 – Presidente
Il Presidente, eletto dall’Assemblea per tre anni, è il rappresentante legale dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, e ha poteri di ordinaria amministrazione.
Art. 10 – Segretario
Il Segretario, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, curare la corrispondenza e gestire l’Archivio.
Art. 11 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione economica dell’Associazione.
Art. 12 – Direttore editoriale
Il Direttore editoriale cura le pubblicazioni dell’Associazione e le eventuali riviste.
Art. 13 – Vacanza del Consiglio direttivo
In caso di vacanza di uno o più seggi, i membri del Consiglio nominano nuovi membri tramite cooptazione fino alla successiva Assemblea.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, controlla la gestione economica dell’Associazione.
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci e da eventuali donazioni o sponsorizzazioni. La partecipazione alle cariche sociali è gratuita.
Art. 16 – Scioglimento
L’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, indicando anche la destinazione del patrimonio.
Art. 17 – Clausola compromissoria
Eventuali controversie saranno risolte da un Collegio arbitrale.
Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni di legge.